QUESTO IL TESTO DEL RICORSO
- In data odierna, alle ore 1,35 circa, in seno alla delegazione Campania, si sono svolte le elezioni per i consiglieri nazionali, rappresentanza collaboratori, nel rispetto dell’art.16, comma 4, dello Statuto FNSI;
- La delegazione Campania esprime due consiglieri nazionali;
- Si sono confrontate due liste, ovvero quelle identiche provenienti dall’elezione dei delegati, entrambi con due candidati;
- Nonostante la richiesta al capo delegazione di presentare per la votazione le due liste per iscritto, per brevità di procedure, atteso l’ora tarda, le stesse, così come fatto anche per i professionali, non sono state presentate in forma cartacea. Il capo delegazione ha affermato, in presenza di tutti i delegati, collaboratori e professionali, che non era il caso di procedere con la presentazione ufficiale e che bastava la comunicazione orale, per cui si è proceduto ad indicare i nominativi di due candidati per ognuna delle due liste;
- Hanno votato tutti gli 11 delegati;
- Allo spoglio susseguente alla votazione, si è avuto il seguente esito:a) Lista “Alternativa sindacale” ha riportato n°8 (otto) voti validi di lista e nell’ambito della stessa i candidati proposti hanno riportato rispettivamente: Castellano Domenico 4 voti, Riccio Annamaria 4 voti;b) Lista “Giornalisti per la professione” ha riportato n°3 (tre) voti di lista e nell’ambito della stessa i candidati proposti hanno riportato rispettivamente: D’Errico Antonio 3 (tre) voti.Alla proclamazione degli eletti, in assoluto netto contrasto con la norma statutaria di cui all’art.16, comma 4, il capo delegazione, con una interpretazione errata ha assegnato i due consiglieri nazionali alla lista “Alternativa sindacale”;
Considerato che:
- L’art.16, comma 4, dello stato prevede: omissis- “In presenza nella delegazione di due o più liste, l’assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti”Seguendo la procedura aritmetica prevista dal predetto art.16, comma 4, la lista “alternativa sindacale” si è vista attribuire un quoziente pieno di 5, calcolato per difetto (11:2 = 5,5, quoziente per difetto 5), resto 3, conquistando il primo seggio pieno.Il successivo seggio, non avendo nessuna delle due liste riportato un quoziente pieno, deve essere assegnato secondo la graduatoria dei resti, che risulta essere la seguente: “Giornalisti per la professione” 3, “Alternativa sindacale” 3. Per gli effetti di quanto innanzi, ed in analogia al disposto di cui all’art.14, comma 5) dello statuto, che prevede “A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno” – omissis-, il consigliere nazionale con i resti va attribuito alla lista “Giornalisti per la professione”;